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Sez. 5 - , Sentenza n. 26683 del 22/12/2016 (Rv. 642366 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono fiscale ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 - Inadempimento - Pagamento parziale - Sanzione applicabile - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642366-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Il condono fiscale ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all'integrale versamento di quanto dovuto, sicché il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)