Sez. 5, Sentenza n. 379 del 13/01/2016 (Rv. 638820 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono premiale e clemenziale - Differenze - Conseguenze in caso di omesso versamento della prima rata o delle rate successive.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, mentre il condono tributario "premiale" previsto dagli artt. 7, 8, 9, 15, 16 della l. n. 289 del 2002, consente al contribuente di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l'art. 9 bis della stessa legge concede invece un condono tributario "clemenziale" che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al "quantum" dovuto dal contribuente, sicché, in quest'ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell'ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge citata, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/2002 num. 7289 art. 7, Legge 22/12/2002 num. 7289 art. 9, Legge 22/12/2002 num. 7289 art. 9 bis, Legge 22/12/2002 num. 7289 art. 15, Legge 22/12/2002 num. 7289 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)