Sez. 5, Sentenza n. 23530 del 05/11/2014 (Rv. 633125 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 legge n. 289 del 2002 - Condono clemenziale - Pagamento parziale o rateale - Idoneità a definire la lite pendente - Sussistenza - Iscrizione a ruolo della somma residua - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Il condono fiscale ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto, sicché il pagamento rateale o parziale determina comunque la definizione della lite pendente, salva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo la somma residua, pur se non versata a seguito di espresso invito dell'Ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)