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Sez. 6, Sentenza n. 37979 del 11/07/2023 Ud. (dep. 15/09/2023) Rv. 285264 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Questione rilevabile d'ufficio – Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285264-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)