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Sez. 3, Sentenza n. 9128 del 08/01/2025 Ud. (dep. 05/03/2025) Rv. 287682-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Giudizio d'appello - Ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado - Omessa rinnovazione delle prove dichiarative - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità - Limiti - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287682-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio di appello, il ribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, non rinnovate in spregio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che, pertanto, non può essere eccepita dalla parte che, con la propria rinuncia, abbia contribuito a darvi causa, né è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, non rientrando tra le nullità assolute che, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., sono insanabili in ogni stato e grado del procedimento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)