Sez. 5 - , Sentenza n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274593 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione con rito abbreviato – Riforma in appello - Rinnovazione della prova dichiarativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado resa all'esito di un giudizio abbreviato, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la "reformatio in peius" fondata sulla considerazione che, ferma restando l'attendibilità della persona offesa, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la deposizione del testimone, una volta correlata a ulteriori risultanze, non fosse sufficiente per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 58 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)