Sez. 5, Sentenza n. 6680 del 23/10/2009 Ud. (dep. 18/02/2010) Rv. 246147 - 01
DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE | Sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa - Potere di costituzione di parte civile - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile ("legitimatio ad causam") costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale; né tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l'assenza di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)