diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 263730 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Mancanza della procura speciale - Potere di costituzione di parte civile anche da parte del sostituto processuale - Esclusione - Presenza in udienza della persona offesa - Effetto sanante del difetto di legittimazione - Configurablità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263730-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

L'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)