Sez. 5, Sentenza n. 19548 del 03/02/2010 Ud. (dep. 24/05/2010) Rv. 247497 - 01
DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE | Sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa - Potere di costituzione di parte civile - Esclusione - Presenza in udienza della persona offesa - Effetto sanante del difetto di legittimazione del predetto sostituto - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE
La nomina di un sostituto processuale (art. 102 cod. proc. pen.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l'assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)