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Sez. L, Sentenza n. 310 del 14/01/1980 (Rv. 403699 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - IRRILEVANZA DELLE INFERMITA - FATTORI SOGGETTIVI E SOCIO AMBIENTALI - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403699-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - IRRILEVANZA DELLE INFERMITA - FATTORI SOGGETTIVI E SOCIO AMBIENTALI - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE.*

Allorche il giudice del merito abbia escluso, con motivazione sufficiente che le infermita e menomazioni riscontrate nell'assicurato incidono sulla sua capacita lavorativa in maniera apprezzabile, diventa del tutto inutile l'esame dei fattori soggettivi ed estrinseci, normalmente concorrenti alla Determinazione della capacita di guadagno nonche l'esame del carattere usurante o meno della attivita svolta o svolgibile dal soggetto. (Conf 3787/77, mass n 387456; (Conf 3761/77, mass n 387425).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)