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Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 03/06/1993 (Rv. 482661 - 01)

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Sentenza emessa nei confronti del "dante causa" - Impugnazione autonoma - Ammissibilità - Resistenza all'impugnazione - Ammissibilità - Mancata partecipazione ai precedenti gradi del giudizio - Irrilevanza - Giudizio con la partecipazione del "dante causa" - Riassunzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482661-01

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere

Il successore a titolo particolare del diritto controverso potendo, in base all'art. 11 cod. proc. civ., svolgere tutte le attività processuali consentite al suo dante causa, ha un generale diritto di intervento nel processo - da non confondere con l'intervento di cui all'art. 105 cod. civ., riguardante il terzo, essendo il successore non terzo, ma vero e proprio titolare della "res litigiosa" - ed oltre alla facoltà d'impugnare la sentenza emessa nei confronti del dante causa, può resistere all'impugnazione che la parte soccombente abbia proposto contro la sentenza che abbia riconosciuto il diritto del proprio dante causa, anche se non abbia preso parte al precedente o ai precedenti gradi del giudizio, come del pari può riassumerne il giudizio di cui sia stata parte il dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)