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Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997 (Rv. 504947 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Impugnazione della sentenza emessa nei confronti del dante causa non estromesso - Necessità di notificargli il gravame - Sussistenza - Omessa ottemperanza all' ordine del giudice di integrare il contraddittorio - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504947-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Se il successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.) impugna la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa - non estromesso dal giudizio in caso di suo intervento nel relativo grado - deve notificargli il gravame; se invece il contraddittorio con questi non è integrato, malgrado il conseguente, necessario - stante l'inscindibilità delle cause - ordine del giudice, l'impugnazione è inammissibile(art. art. 331 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)