Sez. L, Sentenza n. 12271 del 10/06/2005 (Rv. 581947 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Domanda di pagamento del dovuto sulla base di un determinato contratto collettivo - Domanda subordinata di adeguamento ex art. 36 Cost. - Applicazione del contratto collettivo invocato, assunto quale retribuzione adeguata - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Nel caso in cui il lavoratore reclami il trattamento retributivo previsto da un determinato contratto collettivo e, in via subordinata, una retribuzione adeguata ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost., il giudice che escluda l'applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato (di cui la controparte ha contestato l'applicabilità), può tuttavia desumere dallo stesso contratto i criteri utilizzabili al fine di determinare - anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - la retribuzione rispondente al precetto costituzionale, domandata in via subordinata, senza che sia configurabile la violazione dei principi in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) e di possibilità di modifica della domanda, in riferimento ai poteri istruttori del giudice.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato per la parte normativa il CCNL del commercio del 1958, reso "erga omnes" nel 1962, e per la parte economica, ai sensi dell'art. 36 Cost., il CCNL di diritto comune invocato dalla parte).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Contr. Coll. 28/06/1958 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 481 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)