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Sez. L, Sentenza n. 1393 del 18/02/1985 (Rv. 439443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO RECLAMATO ALLA STREGUA DI UN DETERMINATO CONTRATTO COLLETTIVO O, IN VIA SUBORDINATA, DEI CRITERI EX ART. 36 COST. - APPLICAZIONE DI QUESTI ULTIMI - AMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 420, PRIMO COMMA, E 421 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO RECLAMATO ALLA STREGUA DI UN DETERMINATO CONTRATTO COLLETTIVO O, IN VIA SUBORDINATA, DEI CRITERI EX ART. 36 COST. - APPLICAZIONE DI QUESTI ULTIMI - AMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 420, PRIMO COMMA, E 421 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui il lavoratore reclami il trattamento retributivo previsto da un determinato contratto collettivo e comunque, in linea subordinata, una retribuzione adeguata ai criteri di proporzionalità e sufficienza stabiliti dall'art. 36 cost., il giudice, che escluda l'applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato in via principale, può tuttavia desumere da altra disciplina collettiva corrispondente all'attività prestata) criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione, rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal precetto costituzionale, domandata in linea subordinata, non essendo in tale ipotesi configurabile alcuna violazione né dell'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) né dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 dello stesso codice (in tema di possibilità di modificazione di domande, eccezioni o conclusioni) e del successivo art. 421 (poteri istruttori del giudice). (V 622/84, mass n 432877; (V 6959/82, mass n 424623; (V 6885/82, mass n 424537; (V 235/81, mass n 410644).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)