Sez. 1, Sentenza n. 7748 del 15/07/1995 (Rv. 493304 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errore materiale riguardante una sentenza dichiarativa di fallimento - Rettifica - Efficacia - Subordinazione alle formalità previste dall'art. 17 legge fall. - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'efficacia della rettifica di un errore materiale riguardante una sentenza dichiarativa di fallimento (nella specie, relativo all'indicazione del nome del fallito) non è subordinata all'espletamento delle formalità previste dall'art. 17 legge fall., che non condizionano in alcun modo l'efficacia della sentenza di fallimento - la quale prende data, anche nei confronti dei terzi, dal momento in cui è depositata in cancelleria - e che non possono quindi incidere nemmeno sull'efficacia di eventuali "correzioni" dirette ad emendare tale pronuncia da errori che non implichino un vizio del giudizio, ma un semplice difetto nella formulazione dell'atto scritto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)