Sez. 1, Sentenza n. 6777 del 13/12/1988 (Rv. 461034 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - IN GENERE - DECORRENZA DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - IN GENERE - DECORRENZA DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La data della dichiarazione di fallimento, quale dies a quo, ai sensi degli artt. 42 e 44 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell'inefficacia degli Atti da lui compiuti, ovvero dei pagamenti da lui effettuati o ricevuti (nella specie, ordini su rapporti di conto corrente bancario, e correlativi Atti esecutivi degli ordini stessi da parte della banca) si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento è depositata in cancelleria, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 17 del citato decreto, così come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di quegli Atti, ovvero sull'idoneità o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa. Questa interpretazione delle norme menzionate non le pone in contrasto con gli artt. 3, 23, 24 e 41 cost., in relazione al sacrificio che ne risulterebbe imposto al terzo che senza colpa abbia ignorato il fallimento, come conseguenza della sanzione di inefficacia dei suddetti Atti per il solo fatto di essere stati compiuti dopo quella data, giacché si verte in tema di scelte del legislatore, giustificate da obiettive esigenze pubblicistiche proprie della procedura fallimentare, le quali non incidono sulla tutela processuale dei diritti dei terzi né si traducono in un'imposizione di prestazioni a loro carico, ma operano sul piano degli effetti sostanziali di determinati Atti, relativamente ai rapporti con i creditori del fallito. (Conf 4434/81, mass n 415138).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)