Sez. 1, Sentenza n. 4434 del 07/07/1981 (Rv. 415138 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE - EFFETTI EX ARTT 42 DELLA LEGGE FALLIMENTARE. MOMENTO RILEVANTE - DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SUFFICIENZA - ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART 17 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IRRILEVANZA - CONTRASTO DI TALE DISCIPLINA CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE E CON GLI ARTT 3, 23, 24 E 41 COST - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE - EFFETTI EX ARTT 42 DELLA LEGGE FALLIMENTARE. MOMENTO RILEVANTE - DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SUFFICIENZA - ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART 17 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IRRILEVANZA - CONTRASTO DI TALE DISCIPLINA CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE E CON GLI ARTT 3, 23, 24 E 41 COST - INSUSSISTENZA.*
La data della dichiarazione di fallimento, quale dies a quo, ai sensi degli artt 42 e 44 del RD 16 marzo 1942 n 267, del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell'inefficacia degli Atti da lui compiuti, ovvero dei pagamenti da lui effettuati o ricevuti (nella specie, ordini su rapporto di conto corrente bancario, e correlativi Atti esecutivi degli ordini stessi da parte della banca), si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa del fallimento medesimo assurge a giuridica esistenza con la pubblicazione mediante deposito in cancelleria, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art 17 del citato decreto, cosi come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di detti Atti, ovvero sulla idoneita o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa. Questa interpretazione delle menzionate norme non interferisce sui principi fondamentali del trattato di Roma istitutivo della comunita economica europea, ne, in particolare, su quelli della liberta e sicurezza dei traffici, e manifestamente non pone le norme medesime in contrasto con gli artt 3, 23, 24 e 41 della Costituzione, in relazione al sacrificio che potrebbe essere imposto al terzo ignaro senza colpa del fallimento, in conseguenza della sanzione di inefficacia dei suddetti Atti per il solo fatto del loro compimento dopo la sopra specificata data, vertendosi in tema di scelte del legislatore, giustificate da obiettive esigenze pubblicistiche inerenti alla procedura fallimentare, le quali non incidono sulla tutela processuale dei diritti dei terzi, ne si traducono in un'imposizione di prestazioni a loro carico, ma operano sul piano degli effetti sostanziali di determinati Atti, relativamente ai rapporti con i creditori del fallito. (V 1851/75, mass n 375521; (V 1043/75, mass n 374454; (V 1689/74, mass n 369863).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)