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Sez. L, Sentenza n. 5629 del 08/06/1998 (Rv. 516190 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordo aziendale di rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive - Diritto soggettivo - Configurabilità - Onere della prova - Criteri di ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro - Ostacoli organizzativi e produttivi - Eccezione in senso stretto - Onere probatorio - A carico del convenuto.
Stato
decisa il 1998-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516190-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Da un accordo aziendale che preveda il rientro in servizio dei dipendenti posti in cassa integrazione guadagni in attuazione di un criterio di rotazione, nei limiti della compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali, deriva un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai lavoratori, e in giudizio sui medesimi grava l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni di fungibilità e intercambiabilità delle loro mansioni con quelle dei lavoratori inizialmente non sospesi, mentre la sussistenza di ostacoli, ricollegabili alle esigenze tecnico - organizzative e professionali, che impediscano l'attuazione della rotazione, costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto che deve essere sollevata dal datore di lavoro, sul quale incombe la relativa prova.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)