Sez. L, Sentenza n. 6103 del 21/05/1992 (Rv. 477307 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Previsione con accordo sindacale del rientro dei lavoratori sospesi secondo un criterio di rotazione - Correlativo diritto soggettivo dei lavoratori - Onere probatorio dei medesimi - Oggetto - Prova dei fatti impeditivi al rientro - Onere dei datori di lavoro.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
La previsione con accordo sindacale del rientro dei lavoratori sospesi nell'ipotesi di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, con la determinazione di un criterio di rotazione, integra gli estremi di un vero e proprio diritto soggettivo, per la realizzazione del quale il lavoratore deve provare la ricorrenza delle condizioni indicate nell'accordo per il rientro, mentre incombe sul datore di lavoro la prova di eventuali fatti impeditivi per l'attuazione della clausola contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)