Sez. L, Sentenza n. 4729 del 22/04/1993 (Rv. 481976 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Rientro in servizio dei dipendenti sospesi con la determinazione di un criterio di rotazione collegato alle esigenze tecnico-organizzative e professionali - Impedimenti all'attuazione della rotazione richiesta dal lavoratore - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Onere del datore di lavoro - Configurabilità .
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Nell'ipotesi in cui un accordo aziendale preveda il rientro in servizio dei dipendenti sospesi con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, con la determinazione di un criterio di rotazione collegato alle esigenze tecnico-organizzative e professionali, la sussistenza di ostacoli che in relazione a tali esigenze impediscono l'attuazione della rotazione, richiesta dal lavoratore, costituisce l'oggetto di una eccezione in senso stretto che deve essere sollevata dal datore di lavoro (sul quale incombe l'onere della relativa prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)