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Sez. 1, Sentenza n. 7879 del 05/06/1995 Ud. (dep. 13/07/1995) Rv. 202117 - 01

Giudizio - Dibattimento - In genere | Atti provenienti da autorità giudiziaria straniera intesa anche come polizia giudiziaria a seguito di rogatoria - Utilizzabilità da parte del giudice del dibattimento - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202117-01

Giudizio - Dibattimento - In genere

Gli atti provenienti da autorità giudiziaria straniera - intesa in senso ampio e, quindi, sia come magistratura che come polizia giudiziaria - a seguito di apposita rogatoria possono essere utilizzati dal giudice del dibattimento, in quanto, ai sensi dell'art. 431 comma primo lett. d) secondo inciso così come modificato dall'art. 6 D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, sono tra quelli inseribili nel fascicolo per il dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)