Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 211007 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Irripetibilità dell'atto richiesto - Inserimento nel fascicolo del dibattimento - Legittimità - Fattispecie: in tema di atti sottoposti a sequestro riguardanti depositi bancari.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 431, lett. c) e d), e 727 cod. proc. pen., non solo possono essere esperite rogatorie internazionali su richiesta del P.M., ma gli atti istruttori pervenuti dall'estero, ove siano irripetibili (nella specie trattavasi di atti relativi ad un sequestro di documentazione bancaria riguardante depositi di alcuni imputati), ben possono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento. Infatti, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 1995, n. 379, la quale, pur se riferentesi a rogatorie disposte nella fase dibattimentale, si attaglia anche a quelle disposte nella fase delle indagini, non possono ritenersi violate le garanzie difensive previste dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. e 113 ss. delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, perché il diritto di difesa può subire, da parte del legislatore, restrizioni e adattamenti, consigliati dalle peculiarità delle diverse situazioni processuali, allorché si vogliano salvaguardare altri interessi ragionevolmente ritenuti meritevoli di tutela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)