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Sez. 6, Sentenza n. 2963 del 14/01/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 212733 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Atti provenienti da autorità straniera - Utilizzabilità - Limiti - Criteri - Poteri del giudice - Fattispecie: dichiarazioni accusatorie inutilizzabili.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212733-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Gli atti provenienti da autorità giudiziaria straniera, a seguito di apposita rogatoria, possano essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e utilizzati da giudice; va tuttavia precisato che la mera allegazione al fascicolo, di un atto o documento, ha funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale, di per sè, ad "acquisizione" dei relativi contenuti; il momento al quale deve aversi riguardo, sia per verificare la correttezza dell'inserimento nel fascicolo sia per l'effettiva attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti, è -invece- quello in cui il giudice manifesta la decisione di volersi avvalere di quell'atto o documento e la decisione sulla "utilizzabilità" non può prescindere dalla "tipicità" dell'atto volta a volta considerato. (vedi Corte Cost. sent. 379 del 25.7.1995). (Fattispecie relativa a verbale di interrogatori resi all'estero, ritenuti dalla Cassazione ritualmente inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma inutilizzabili ai fini della decisione perché assunti con modalità contrarie ai principi di ordine pubblico vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale: dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi senza le garanzie apprestate dall'art. 63 comma secondo cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 lett. D CORTE COST., Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)