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Sez. U, Sentenza n. 3310 del 06/04/1987 (Rv. 452366 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTI - INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NECESSITÀ - MANCANZA DELL'ATTO DI NOMINA OVVERO NULLITÀ DELLO STESSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452366-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTI - INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NECESSITÀ - MANCANZA DELL'ATTO DI NOMINA OVVERO NULLITÀ DELLO STESSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguente devoluzione in via esclusiva al giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, discende dall'inserimento del lavoratore subordinato nell'organizzazione di un ente pubblico non economico, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, mentre è a tal fine irrilevante sia la Mancanza di un atto di nomina, sia l'eventuale Invalidità dell'atto, ivi inclusa la ipotesi della nullità per violazione di norme che limitino o vietino l'assunzione (salvo che si tratti di norme ostative alla stessa configurabilità del suddetto inserimento nella struttura organizzativa dell'ente). (V 3098/85, mass n 440796; (V 5997/84, mass n 437665).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)