Sez. U, Sentenza n. 3098 del 22/05/1985 (Rv. 440796 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DATTILOGRAFO O AMANUENSE DI CANCELLERIA O SEGRETERIA GIUDIZIARIA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ESORBITANTI DALLA SEMPLICE COPIATURA DI ATTI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI PROPRIE DEL CANCELLIERE O DEL SEGRETARIO - TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - MANSIONI MINORI ECCEDENTI LA SEMPLICE COPIATURA - TUTELA DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DATTILOGRAFO O AMANUENSE DI CANCELLERIA O SEGRETERIA GIUDIZIARIA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ESORBITANTI DALLA SEMPLICE COPIATURA DI ATTI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI PROPRIE DEL CANCELLIERE O DEL SEGRETARIO - TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - MANSIONI MINORI ECCEDENTI LA SEMPLICE COPIATURA - TUTELA DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora un dattilografo od amanuense di cancelleria o segreteria giudiziaria, assunto a norma dell'art. 99 del R.d.l. 8 maggio 1924 n. 745, venga impiegato in attività esorbitanti dalla semplice copiatura di Atti, in violazione di quanto prescritto dal secondo comma di detta norma, deve escludersi la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla cognizione del giudice amministrativo, dato che il carattere tassativo del divieto posto dalla citata norma osta alla possibilità di ipotizzare un inserimento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Ne consegue che le prestazioni effettuate in violazione del menzionato divieto, costituendo esecuzione di un contratto di lavoro nullo, sono soggette alla disciplina dello art. 2126 cod. civ., e, pertanto, ove si traducano nell'espletamento di mansioni proprie del cancelliere o del segretario, restano prive di ogni tutela giurisdizionale, ricorrendo l'ipotesi della nullità del rapporto per illiceità dell'oggetto, mentre, ove si tratti di mansioni eccedenti la semplice copiatura, ma pur sempre rientranti nell'attività di mera esecuzione e d'ordine, trovano tutela davanti al giudice ordinario, al fine del riconoscimento del corrispettivo accordato dal predetto art. 2126 cod. civ. per l'esecuzione di un contratto di lavoro nullo ma non illecito. (V 1609/76, mass n 380373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/05/1924 num. 745 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)