Sez. U, Sentenza n. 762 del 12/11/1999 (Rv. 531038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Trattamento pensionistico a favore degli ex dipendenti dell'INPS - Domanda di risarcimento del danno per la ritardata corresponsione con la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle quote integrative ex art. 10 legge n. 160/1975 - Controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione ordinaria - Configurabilità - Motivazione dell'omesso pagamento collegato alla corresponsione di pensione integrativa - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La domanda, proposta nei confronti dell'INPS da un suo ex dipendente, di risarcimento del danno (corrispondente alla svalutazione monetaria) conseguente al ritardato pagamento di quote effettivamente dovute della pensione erogatagli a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dà luogo ad una controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui l'omissione dei pagamenti si riferisca alla quota aggiuntiva prevista a fini perequativi dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 e si colleghi ad una presunta (ed erronea, alla stregua della norma interpretativa contenuta nella legge n. 45 del 1986, di conversione con modificazioni del D.L. n.787 del 1985) applicazione dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978, in connessione con l'erogazione all'ex dipendente, da parte dell'ente stesso, di un trattamento pensionistico integrativo.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 9 bis, Legge 28/02/1986 num. 45, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)