Sez. L, Sentenza n. 6192 del 22/06/1998 (Rv. 516659 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Diritto a prestazione previdenziale derivante da legge di interpretazione autentica - Rate pregresse - Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Dalla date di maturazione - Condizioni - Fattispecie relativa a trattamenti pensionistici integrativi di dipendenti INPS esclusi dall'applicazione dell'art. 19 legge n. 843 del 1978 sulla non cumulabilità trattamenti collegati con il costo della vita.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 (così come inciso da Corte cost. n. 156 del 1991) cod. proc. civ. sono dovute anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore; tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di 120 giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica. (Principio affermato con riferimento a crediti maturati da dipendenti dell'Inps in quiescenza, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina degli effetti del ritardo delle prestazioni previdenziali dettata dall'art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991, in forza dell'art. 9 bis D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi - quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al comma 3 dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 - della disposizione dell'art. 19, comma primo, legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/06/1986 num. 45, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)