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Sez. L, Sentenza n. 2280 del 02/03/1998 (Rv. 513215 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Legge di interpretazione autentica - Responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali - Imputabilità del ritardo a colpa dell'istituto previdenziale debitore - Irrilevanza - Accessori del credito - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513215-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La rivalutazione ex art. 429 e 442 (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) cod. proc. civ. è dovuta anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore; pertanto i crediti maturati da dipendenti dell'INPS in quiescenza, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina degli effetti del ritardo delle prestazioni previdenziali dettata dall'art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991, in forza dell'art. 4, comma nono bis, D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45 - che ha avuto come effetto quello di rendere dovuto dal 1 gennaio 1979 il pagamento delle quote aggiuntive (sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria) di cui all'art. 10, comma terzo, legge 3 giugno 1975 n.160 - sono suscettibili di rivalutazione monetaria e su di essi, fin dalla data di maturazione del diritto, maturano gli interessi legali sui singoli ratei erogati in ritardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)