Sez. 2, Sentenza n. 8606 del 06/02/2015 Ud. (dep. 26/02/2015) Rv. 264275 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Reato contestato insuscettibile di oblazione - Possibilità di una diversa qualificazione giuridica compatibile con la concessione del beneficio - Necessità di formulazione di istanza di oblazione da parte dell'imputato correlata a tale qualificazione - Mancata presentazione di tale istanza - Modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
È inammissibile, in quanto volto a sollecitare una pronuncia "di mero principio", il ricorso per cassazione fondato sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all'imputato di fruire dell'oblazione - in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione giuridica - qualora l'imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che la pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto, non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di oblazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)