Sez. 2, Sentenza n. 33420 del 10/09/2002 Ud. (dep. 07/10/2002) Rv. 222385 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza - Reato derubricato suscettibile di oblazione - Ammissione all'oblazione - Poteri del giudice - Rimessione in termini a norma dell'art. 141 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen. - Modalità - Sentenza c.d. condizionata.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
Qualora l'estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, deve rimettere in termini l'imputato per consentirgli di presentare domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 141 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., subordinando l'efficacia della condanna alla inutile scadenza del termine assegnato o al mancato pagamento tempestivo della somma dovuta; pertanto, se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta, il reato deve essere dichiarato estinto, ad istanza di parte, dal giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile (nell'affermare tale principio la Corte ha espressamente richiamato l'istituto della sentenza condizionata, ritenendolo non del tutto estraneo alla materia penale, con riferimento, in particolare, alla sospensione condizionale della pena nonché alla concessione dell'amnistia e dell'indulto condizionati).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4 n. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 com. 4 n. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)