Sez. 3, Sentenza n. 28682 del 06/04/2004 Ud. (dep. 01/07/2004) Rv. 229422 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza - Derubricazione in reato suscettibile di oblazione - Ammissione all'oblazione - Poteri del giudice - Rimessione in termini a norma dell'art. 141 comma quarto-bis disp.att. cod. proc. pen.- Modalità - Sentenza condizionata.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
Quando, a seguito della derubricazione del fatto contestato ex art. 521 cod.proc.pen., il giudice pronuncia sentenza di condanna per un reato che, a differenza di quello contestato originariamente, consente l'oblazione ai sensi dell'artt. 162 e 162 bis cod. pen., deve determinare la pena e fissare la somma da versare nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 141 comma quarto disp. att. cod. proc. pen., sempre che - nel caso di oblazione c.d. condizionale - non la ritenga preclusa ai sensi del disposto di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 162 bis cod. pen. L'efficacia della condanna è pertanto subordinata alla condizione negativa che l'imputato non perfezioni l'oblazione nel termine fissato.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)