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Sez. U, Ordinanza n. 12410 del 08/06/2011 (Rv. 617902 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Obbligo del giudice successivamente adìto di sospendere il giudizio - Questione relativa - Natura di questione di giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Diniego di sospensione del giudizio - Proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617902-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

L'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, disponendo che nel caso di litispendenza internazionale il giudice successivamente adìto deve sospendere il processo fino a che quello adìto per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non disciplina una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente adìto della sua "postestas iudicandi" sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adìto. Ne consegue che se il giudice italiano, investito della medesima causa già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro dell'Unione (nella specie, il giudice tedesco), ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento che ha negato (anche implicitamente) la sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale potranno le S.U. disporre la sospensione del giudizio negata dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)