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Sez. U - , Sentenza n. 30877 del 22/12/2017 (Rv. 646736 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Regolamento di giurisdizione - Esperibilità - Esclusione - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646736-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di giurisdizione ma, invece, si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l’identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 30, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)