Sez. 1, Sentenza n. 4053 del 16/01/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172784 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - ESTENSIONE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ ESPRESSO DAL QUESTORE - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - ESTENSIONE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ ESPRESSO DAL QUESTORE - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*
Il provvedimento di rimpatrio emesso dal questore, ai sensi dello art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soggetto, come tutti gli Atti amministrativi, soltanto al Sindacato di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, sicché il giudice penale, qualora l'atto amministrativo concorra a determinare la norma di condotta penalmente rilevante, può controllare la Competenza dell'autorità che ha emesso il provvedimento e la conformità di quest'ultimo, nella Forma e nella sostanza, alle prescrizioni di legge, ma non può invadere il campo della discrezionalità riservato all'autorità amministrativa. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento di rimpatrio, il giudice penale non può rivalutare la pericolosità sociale, il cui accertamento spetta al questore in base ad un giudizio discrezionale, altrimenti il Sindacato di legittimità si trasformerebbe in un non consentito Sindacato di merito, che può essere esercitato solo nella competente Sede amministrativa. Può invece, il giudice penale controllare se dalla motivazione del provvedimento risulti che la persona ritenuta pericolosa rientri tra le categorie di persone indicate dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, espressamente richiamato dal successivo art. 2 ai fini dell'emissione del provvedimento di rimpatrio. (Conf mass n 153503).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)