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Sez. 1, Sentenza n. 8911 del 15/06/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 153503 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ ESPRESSO DAL QUESTORE - CONTROLLO DI PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153503-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ ESPRESSO DAL QUESTORE - CONTROLLO DI PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*

Il riesame della pericolosità del soggetto, ai fini della affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui allo art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non è richiesto né consentito al giudice penale. Tale indagine e la valutazione relativa sono per legge affidate al questore ed il controllo di merito sul provvedimento adottato - foglio di via obbligatorio - può essere esercitato solo nella competente Sede amministrativa. (Conf mass n 135964; (Conf mass n 138777; (Conf mass n 139949).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)