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Sez. L, Sentenza n. 3064 del 02/03/2001 (Rv. 544350 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegnere o architetto amministratore delegato di società iscritto alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti - Diritto alla erogazione della pensione di vecchiaia a carico di detta Cassa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544350-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

L'attività di amministratore delegato di una società, stante il rapporto di immedesimazione organica con questa, va qualificata come attività imprenditoriale. Ne consegue che l'ingegnere o architetto che abbia svolto tale attività, pur se iscritto alla Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, non ha diritto alla erogazione della pensione di vecchiaia a carico di detta Cassa, che richiede, oltre al requisito della iscrizione alla stessa, anche quello della prestazione di attività libero professionale.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)