Sez. L, Sentenza n. 3468 del 21/02/2005 (Rv. 580020 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegnere svolgente occasionalmente attività di consulente - Obbligo di iscrizione alla cassa nazionale previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti - Esclusione - Conseguenze - Insussistenza dell'obbligo contributivo.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Il consulente commerciale, che non svolga con carattere di continuità l'attività professionale tipica degli ingegneri ed architetti, riservata ai professionisti iscritti nei rispettivi albi (ricavabile dagli artt. 51 e 52 del regolamento R.D. 23 ottobre 1925, n.2537, artt. 51 e 52), non è tenuto all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti professionisti né è tenuto al pagamento dei relativi contributi previdenziali.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione e di contribuzione a carico di un ingegnere già lavoratore subordinato, in prepensionamento, che occasionalmente forniva consulenze informatiche, affermando che l'attività di consulenza informatica non rientrava fra le attività riservate agli ingegneri).
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., Legge 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 537 art. 51, Regio Decr. 23/10/1925 num. 537 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)