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Sez. L, Sentenza n. 6412 del 09/06/1993 (Rv. 482722 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro | Criterio ex art. 2070 cod. civ. - Inapplicabilità per i contratti collettivi di diritto comune - Conseguenza - Operatività del citato articolo come norma derogabile con riferimento ai contratti individuali - Effetti.
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482722-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro

Il criterio dettato dall'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini della applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nell'attuale ordinamento per i contratti collettivi di diritto comune, applicabili - in base al principio di libertà ed autodeterminazione sindacale - esclusivamente ai datori di lavoro iscritti all' associazione sindacale stipulante o che abbiano manifestato esplicita o implicita adesione a tali pattuizioni. La disposizione citata può peraltro operare come norma derogabile con riferimento ai contratti individuali, nel senso che questi non possono prevedere la regolamentazione del rapporto di lavoro sulla base di un contratto collettivo diverso da quello applicabile in ragione della categoria prefissata dalle associazioni sindacali stipulanti - nel presupposto che questo sia vincolante tra le parti - se non ne derivi un trattamento più favorevole per il lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)