Sez. L, Sentenza n. 5759 del 03/11/1982 (Rv. 423495 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SOGGETTI LEGITTIMATI - PROFUGHI PER L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE - NOZIONE - SOGGETTI NATI NEI TERRITORI DELLE EX COLONIE DOPO LA CESSAZIONE DELLO ESERCIZIO SUI MEDESIMI DELLA SOVRANITÀ ITALIANA - ESCLUSIONE - INQUADRAMENTO NELLE "CATEGORIE EQUIPARATE" - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 7 DEL 1968 - IRRILEVANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SOGGETTI LEGITTIMATI - PROFUGHI PER L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE - NOZIONE - SOGGETTI NATI NEI TERRITORI DELLE EX COLONIE DOPO LA CESSAZIONE DELLO ESERCIZIO SUI MEDESIMI DELLA SOVRANITÀ ITALIANA - ESCLUSIONE - INQUADRAMENTO NELLE "CATEGORIE EQUIPARATE" - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 7 DEL 1968 - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'attribuzione dei benefici combattentistici l'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 con l'espressione "profughi per l'applicazione del trattato di pace" fa solo un generico riferimento a tale situazione che trova la sua specifica normativa nella legge 4 marzo 1952 n. 137, secondo la quale, a prescindere dalle varie cause di rimpatrio considerate rilevanti per il riconoscimento della qualifica di profugo, questo resta in ogni caso subordinato al fatto che il rimpatriato fosse residente nei territori delle ex colonie prima della cessazione dell'Esercizio sui medesimi della sovranità italiana (artt. 1 e 2). Ai suddetti fini, pertanto, non compete la menzionata qualifica a quanti siano nati in tali territori dopo la cessazione della sovranità italiana, non essendo gli stessi inquadrabili neanche nelle "categorie equiparate" a quella di profugo in Mancanza di una specifica disposizione dalla quale derivi l'equiparazione, né rilevando, ai medesimi fini la norma di cui all'art. 1 quarto comma della legge 4 gennaio 1968 n. 7 (secondo la quale la qualità di profugo compete anche ai figli di profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della madre), attinente alla più ampia materia delle provvidenze stabilite, con scopi prettamente assistenziali, a favore di tutti i profughi dell'Africa, anche se già residenti in territori mai soggetti alla suddetta sovranità e perciò estranei all'applicazione del trattato di pace. (V 1921/80, mass n 405544; (V 5211/79, mass n 401818; (V 492/77, mass n 384043).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 art. 1 CORTE COST., Legge 04/03/1952 num. 137 art. 2 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 7 art. 1, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)