Sez. L, Sentenza n. 5211 del 09/10/1979 (Rv. 401818 - 01)
GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE PERMANENTE AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZIO - INAMMISSIBILITA - BENEFICI EX LEGGI N 336 DEL 1970, N 541 DEL 1971 E N 261 DEL 1974 - ESTENSIONE AI MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE PERMANENTE AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZIO - INAMMISSIBILITA - BENEFICI EX LEGGI N 336 DEL 1970, N 541 DEL 1971 E N 261 DEL 1974 - ESTENSIONE AI MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Ne l'art 1 della legge n 539 del 1950, ne l'art 5 della successiva legge n 474 del 1958 fissano una parificazione permanente tra mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per cause di servizio, in modo che qualunque beneficio legislativo stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi, poiche, dal contesto di tali norme, risulta che la categoria dei mutilati e invalidi di guerra viene assunta solo come parametro per la attribuzione ai mutilati e invalidi per servizio di singoli benefici, con esplicito riferimento alla situazione concretamente esistente al momento dell'entrata in vigore delle singole leggi. Pertanto, in Mancanza di previsione espressa, non spettano ai mutilati e invalidi per servizio i benefici previsti dalle leggi n 336 del 1970, 541 del 1971, 824 del 1971 e 261 del 1974, in favore degli ex combattenti 'ed assimilatì, dove l'espressione 'assimilatì non ha alcun significato estensivo, ma indica complessivamente tutte le categorie (vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, profughi, ex deportati ed ex perseguitati) indicate specificamente nei testi legislativi citati. (Conf 492/77, mass n 384043).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1971 num. 541, Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)