Sez. 1, Sentenza n. 29109 del 27/06/2012 Cc. (dep. 18/07/2012) Rv. 253783 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Colloqui premiali - Istituto non più in vigore - Precedente fruizione - Mantenimento - Detenuto per titolo cautelare - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il trattamento penitenziario più favorevole, perchè caratterizzato dalla concessione di colloqui premiali, e cioè dall'applicazione di una normativa abrogata dall'entrata in vigore del Regolamento adottato con d.P.R. n. 230 del 2000, deve essere mantenuto in favore del detenuto che già prima ne fruisse, e ciò pur se lo stato di detenzione, ininterrotto, sia stato per una parte imputabile a provvedimenti cautelari e non a titoli definitivi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)