Sez. 1, Sentenza n. 1591 del 21/11/2006 Cc. (dep. 19/01/2007) Rv. 235595 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disciplina in materia di colloqui visivi e telefonici - Nuovo regolamento penitenziario - Restrizioni per i detenuti e gli internati per delitti previsti dall'art. 4 bis ord. pen. - Applicazione ai detenuti ed internati che già usufruivano di colloqui premiali - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Le disposizioni regolamentari, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed internati per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., non si applicano nei confronti di coloro che, al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, godevano di un trattamento di miglior favore, avendo già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio concesso. (Vedi C. cost. sent. nn. 306 del 1993, 445 del 1997, 137 del 1999 e 257 del 2006).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 8, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)