Sez. 1, Sentenza n. 5647 del 28/01/2009 Cc. (dep. 10/02/2009) Rv. 242562 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disciplina in materia di colloqui visivi e telefonici - Nuovo regolamento penitenziario - Restrizioni per i detenuti e gli internati per delitti previsti dall'art. 4 bis ord. pen. - Applicazione ai detenuti che non usufruivano di trattamento di miglior favore - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Le norme regolamentari, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici nei confronti di detenuti e internati per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., si applicano al condannato che, al momento dell'entrata in vigore di tali norme, non godeva di un trattamento di miglior favore per aver raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 237 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 237 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)