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Sez. L, Sentenza n. 14463 del 22/06/2006 (Rv. 591221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad accordo aziendale dell'AMAT di Palermo.
Stato
decisa il 2006-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione dei canoni ermeneutici. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla configurabilità o meno del diritto del ricorrente di percepire l'incentivo per la redditività previsto da accordo aziendale di azienda municipale di trasporto - AMAT di Palermo -, aveva interpretato la locuzione "personale in forza", contenuta nell'accordo, come comprensiva anche del personale non ancora in servizio alla data indicata in un precedente accordo, senza dare adeguata motivazione di tale interpretazione estensiva e senza esaminare l'accordo nella sua interezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)