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Sez. L, Sentenza n. 12238 del 24/05/2006 (Rv. 589221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione dei canoni ermeneutici. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso, ravvisando la correttezza dell'interpretazione di apposita disposizione del contratto collettivo riguardante i dipendenti di azienda municipalizzata di autotrasporti, alla cui stregua, in tema di promozione mediante procedure concorsuali del personale dipendente da aziende di trasporto costituite da enti pubblici non economici, non poteva considerarsi esistente un principio generale che separasse gli effetti della promozione, facendo decorrere quelli giuridici dall'effettiva vacanza del posto e quelli economici solo dal momento dell'effettivo espletamento delle funzioni superiori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)