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Sez. 5, Sentenza n. 12458 del 12/10/2001 (Rv. 549608 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE | Valore di un fabbricato - Indicazione, nella dichiarazione di successione, in misura inferiore a quello determinabile con valutazione automatica - Correzione di detto valore nel corso del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie - Conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento di maggior valore - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549608-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE

In tema di imposta di successione, la indicazione da parte del contribuente, soltanto nel corso del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, del valore di un immobile in misura corrispondente a quello risultante dalla determinazione in via automatica in base ai dati catastali, così correggendo l'originario (minore) valore, indicato nella denuncia di successione, non consente al giudice tributario di ritenere illegittimo l'avviso di accertamento di maggior valore emesso dall'amministrazione finanziaria. Tale correzione, infatti, non può essere equiparata ad una legittima rettifica della dichiarazione originaria quale quella operata dal contribuente con una dichiarazione integrativa di successione, presentata entro il previsto termine semestrale, impeditiva, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 637 del 1972 - nel testo sostituito dall'art. 8 comma primo della legge n. 880 del 1986 - dell'esercizio del potere dell'Ufficio di procedere ad accertamento in rettifica del valore dell'immobile dichiarato dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)