Sez. 1, Sentenza n. 3948 del 18/04/1998 (Rv. 514595 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Espropriazione o accessione acquisitiva - Natura edificabile del suolo - Valutazione secondo diritto - A fini espropriativi o risarcitori - Criteri - P.R.G. - Riferimento esclusivo - Legittimità - Esclusione - Piano di edilizia economica e popolare - Riferimento concorrente - Necessità - Contrasto tra P.R.G. e P.E.E.P. - Prevalenza del P.E.E.P. - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
Il piano di edilizia economica e popolare (cosiddetto PEEP), rientrando in un disegno normativo volto all'inquadramento in seno ad un più ampio strumento urbanistico delle vicende relative ad aree destinate all'edilizia economica e popolare, non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce, pur sempre, attuazione nella versione originaria (o in quella modificata dal PEEP stesso che, del PRG, ha effetto di variante), così che la indicazione, contenuta nel PEEP, di un terreno con riferimento alla sua destinazione all'edilizia economica e popolare è, di per sè, elemento giustificativo del carattere edificatorio "ex lege" del bene, sia pur nei limiti consentiti dal PEEP stesso. Ne consegue che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, a fini espropriativi o risarcitori, in una fattispecie di espropriazione o di accessione acquisitiva, non è sufficiente il riferimento al PRG nella sua originaria formulazione (anche se questa preveda la collocazione in zona agricola del terreno in questione), occorrendo, per converso, tener presente la destinazione assunta dal terreno nel PEEP (che, del PRG o del piano di fabbricazione, costituisce una legittima variante), onde riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche. (In applicazione del suesposto principio di diritto, la S.C., confermando la pronuncia del giudice di merito, pur correggendone la motivazione, ha affermato che l'inserimento di un terreno nel piano per l'edilizia economica e popolare rendeva irrilevante la precedente destinazione del medesimo, comportando, "ipso facto", la valutazione dell'area in termini di edificabilità - pur se nei limiti del piano - ai fini di cui all'art. 5 bis della legge 359/92).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 3, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 2, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 24, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 8, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)