Sez. U, Sentenza n. 11433 del 18/11/1997 (Rv. 510072 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Espropriazione o accessione acquisitiva - Valutazione della natura edificabile del suolo secondo diritto - Criteri - Difforme collocazione del fondo nel P.E.E.P., rispetto a quella di cui al P.R.G. - Ammissibilità - Fondamento - Natura di variante - Rilevanza - Fattispecie relativa ad un fondo collocato in zona agricola nel P.R.G. e destinato ad edilizia economica e popolare nel P.R.G..
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
Il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P., che del P.R.G. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente. Da quanto premesso consegue che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o ai fini risarcitori in una fattispecie di accessione acquisitiva, non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche (la S.C. ha così cassato la sentenza del merito che, pur dando atto che il suolo era incluso dal P.E.E.P. in una zona destinata allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, aveva escluso che esso fosse edificabile di diritto sull'errato presupposto che il P.R.G. lo includeva in area destinata all'agricoltura).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 3, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 2, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 24, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 8, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)