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Sez. U, Sentenza n. 786 del 05/02/1980 (Rv. 404237 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DEROGA IN RELAZIONE AL COLLEGAMENTO FRA IL LICENZIAMENTO STESSO ED I PROVVEDIMENTI GENERALI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DELL'ORGANICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404237-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DEROGA IN RELAZIONE AL COLLEGAMENTO FRA IL LICENZIAMENTO STESSO ED I PROVVEDIMENTI GENERALI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DELL'ORGANICO - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua della natura privatistica del rapporto di lavoro, sulla domanda con la quale un dipendente di azienda municipalizzata insorge avverso il suo licenziamento, contestando l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, e chiede le conseguenziali pronunce reintegratorie e risarcitorie, non trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, in relazione all'eventuale collegamento fra il licenziamento stesso e provvedimenti generali, adottati dalla datrice di lavoro in materia di ristrutturazione e riduzione del proprio organico, atteso che, anche nel caso in cui tali provvedimenti risultino espressione di potere autoritativo e discrezionale, rientra nelle attribuzioni del predetto giudice ordinario il Sindacato in via incidentale sulla sussistenza del potere stesso e sulla legittimita del suo Esercizio, quale mezzo al fine della tutela delle posizioni di diritto soggettivo dedotte dal lavoratore. (V 596/79, mass n 396732; (V 1330/78, mass n 390691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)