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Sez. L, Sentenza n. 5715 del 29/10/1981 (Rv. 416408 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416408-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il potere di autorganizzazione degli enti pubblici economici e delle aziende pubbliche municipalizzate è sindacabile dal giudice ordinario ogni volta che l'Esercizio di esso venga ad incidere, in materia di rapporto di impiego, direttamente sullo stato e sulla carriera del dipendente, sia sotto il profilo dell'osservanza delle regole formali e sostanziali, poste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, sia sotto il profilo dell'osservanza del principio della correttezza nel rapporto obbligatorio, di cui all'art. 1175 cod. civ.. (V 1015/80, mass n 404469; (V 926/80, mass n 404366; (V 786/80, mass n 404237; (V 5688/79, mass n 402286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)